Indumenti di lavoro
Dispositivi Protezione Individuali
Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di obbligo di fornitura dei dispositivi di protezione individuale da parte delle imprese ai lavoratori nonché gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai D. Leg.vi 81/08, 242/96 e 494/96, si conviene quanto segue.
Per le aziende con anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Salerno non inferiore a 24 mesi al 31 dicembre di ogni anno ed in regola con le relative obbligazioni contributive e contrattuali, per il personale denunciato con una media mensile non inferiore ad ore 120, l’Ente provvederà a fornire i seguenti indumenti di lavoro:
- n. 2 tute di lavoro (1 estiva ed 1 invernale);
- n. 2 paia di guanti da lavoro (1 estivo ed 1 invernale);
- n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche (1 estivo ed 1 invernale);
- n. 1 casco di protezione.
I D.P.I. dovranno riportare il marchio di omologazione previsto dalla vigente normativa ed essere prodotti in uno dei Paesi aderenti alla Comunità Europea.
Le aziende con i requisiti indicati nel presente articolo dovranno presentare, così come disposto dalla Cassa Edile Salernitana, apposita richiesta per la fornitura dei D.P.I., da inoltrare entro il 30 MARZO per la fornitura estiva ed entro il 31 AGOSTO la fornitura invernale.
La Cassa Edile previa idonea istruttoria provvederà ad inviare la fornitura richiesta.
Le imprese titolari del requisito di anzianità di iscrizione alla Cassa Edile, che saneranno la loro posizione nei confronti dell’Ente entro l’anno di competenza, potranno richiedere la fornitura prevista dal presente articolo.
La Cassa Edile Salernitana, al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei D.P.I., si avvarrà della conoscenza e della competenza tecnica del C.P.T.