Il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 ed, in particolare, il disposto dell’art. 8 comma 10-bis, ha aggiunto al Documento Unico di Regolarità Contributiva quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Pertanto, il successivo D.M.  n. 143 del 25.06.2021 ha disposto che, a far data dal 1° novembre 2021, tutti i cantieri pubblici e privati di valore pari o superiore a 70 mila euro, ai fini della regolarità, hanno l’onere di presentare il riferito DURC di congruità, condizionato al controllo della corrispondenza tra la manodopera impiegata nel cantiere e la Tabella di verifica in allegato all’Accordo tra le Parti Sociali del 10.09.2020.

Tale obbligo non sostituisce quello di richiedere il tradizionale DURC, che è mirato a dimostrare la regolarità dei pagamenti in favore dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile, bensì aggiunge in capo alle imprese un ulteriore onere del tutto innovativo, teso a dimostrare la regolarità dell’incidenza di manodopera in relazione agli interventi da eseguire.

Nel calcolo della congruità rientrano tutte le imprese che, a vario titolo, saranno impegnate nel cantiere, ovvero tutte le imprese che svolgono attività affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori.

Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 143 del 25.06.2021, l’impresa, per poter richiedere il DURC di congruità, dovrà presentare la domanda presso la Cassa Edile del proprio territorio. A fare la richiesta può essere: l’impresa che ha preso in carico l’esecuzione delle opere, un soggetto delegato dalla stessa impresa, oppure anche lo stesso committente che ha affidato i lavori.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Per le imprese e per i committenti pubblici e privati è disponibile la piattaforma CNCE - EDILCONNECT che il sistema nazionale edile CNCE mette a disposizione di imprese per compiere tutte le attività necessarie per lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere fino alla richiesta di rilascio del certificato di congruità, guidando l’impresa nel seguire le normative previste in ogni territorio nazionale.

A tal proposito, la Cassa Edile è tenuta a rilasciare i codici (CUC e Codice di Autorizzazione) necessari per la richiesta di attestazione sia alle imprese che ai committenti pubblici e/o privati.

Ai fini della corretta esecuzione della procedura di richiesta ed eventuale rilascio del DURC di Congruità, il sistema CNCE – EDILCONNECT provvede all’invio, il giorno 3 di ogni mese, di un riepilogo alle imprese affidatarie degli appalti inseriti nel sistema e oggetto di congruità, contenente tutte le informazioni relative allo stato dell’appalto, ai cantieri conclusi per i quali non sia richiesta l’attestazione e ai dati relativi al contatore di congruità. 

Se dalle verifiche risultasse che tutti i valori sono stati rispettati, il DURC di congruità è rilasciato in un tempo massimo di 10 giorni. Nel caso in cui invece si riscontrassero incongruità nei dati, la Cassa Edile competente avvierà un meccanismo di regolarizzazione da completarsi nel termine di 15 giorni a far data dalla ricezione dell’invito a regolarizzare. In mancanza, l’impresa affidataria sarà iscritta nella Banca nazionale imprese irregolari (BNI).




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