Salerno, lì 25 febbraio 2019 prot. 21 d.
Legge regionale 5/4/2016 n. 6


Si ribadisce che con l’entrata in vigore della LEGGE REGIONALE 5/4/2016, n. 6 si è posto, in capo ai direttori dei lavori, l’obbligo di provvedere, per i cantieri edili siti nel territorio campano:

a) ad acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici di lavori edili agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa la denuncia effettuata alla Cassa edile competente per territorio;

b) a trasmettere per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, anche al C.P.T provinciale, la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, indicando il cantiere, le opere da eseguire e i dati identificativi del committente;

c) a controllare, durante la esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato, comunicando anche alla Cassa edile eventuali irregolarità a lei pertinenti;

d) a trasmettere allo Sportello unico dell’edilizia (SUE) di ogni comune, all’inizio e alla fine dei lavori, il DURC dell’azienda esecutrice, attestante la sua regolarità contributiva e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori effettuate agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, compresa la Cassa edile provinciale.


Quindi come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 21 della legge citata, il direttore dei lavori non può procedere alla richiesta di agibilità dell’opera eseguita, oppure alla dichiarazione di chiusura dei lavori, senza la produzione del DURC e delle dichiarazioni di inizio e fine lavori alla Cassa edile e conseguentemente il Comune non potrà dar seguito alle richieste di chiusura lavori e di agibilità delle opere eseguite.


Si ribadisce inoltre che, la normativa sul DURC prevede, all’art. 4, rubricato «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva», del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che “la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare”. Ne consegue che il promemoria cartaceo rilasciato dai portali INPS e INAIL non ha alcun valore documentale.


Cordiali saluti. 

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